LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28973-2015 proposto da:
G.N., G.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARNO, 6, presso lo studio dell’avvocato GLORIA GEMMA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO GHIRALDI;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI SIRMIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LOVISETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1979/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 07/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.
RITENUTO
CHE:
1. L’avvocato G.F. in proprio e nell’interesse del Dott. G.N., impugnava la sentenza numero 1979/65/2015 pronunciata il 23 aprile 2015 dalla commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, avente ad oggetto l’avviso di accertamento numero ***** emesso dal comune di Sirmione per omessa denuncia ai fini Ici di una serie di fabbricati per l’annualità 2005.
2. Il Comune di Sirmione, con atto del 30 ottobre 2016, dichiarava di aderire alla rinuncia al ricorso notificata dai ricorrenti al Comune stesso a spese di lite compensate tra le parti e ribadiva la dichiarazione con memoria del 9 dicembre 2020, con cui dava atto dell’accordo conciliativo intervenuto dalle parti ed instava anche per la declaratoria di estinzione del giudizio.
CONSIDERATO
CHE:
Osserva la Corte che il procuratore dell’ente resistente ha dato atto dell’accordo conciliativo intervenuto tra le parti. La causa va perciò dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali si compensano giusta l’accordo intervenuto tra le parti sul punto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021