LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 320/2016 proposto da:
G.M., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco De Santis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Cortina d’Ampezzo n. 269;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4984/9/15 della Commissione tributaria Regionale della Campania, sezione di Salerno, depositata il 26/05/2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.
RITENUTO
che:
1. L’Agenzia delle entrate notificava a G.M., in qualità di socio della G.G. s.n.c., avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 dal quale risultavano, a seguito di verifica fiscale eseguita presso la suindicata società, maggiori ricavi rispetto a quello dichiarati.
2. Il contribuente proponeva ricorso rilevando: la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55; la infondatezza della pretesa fondata unicamente su studi di settore ed, infine, il mancato esame degli atti contabili.
3. La CTR con la sentenza n. 4984/9/15, depositata il 26/5/2015, in riforma della sentenza di primo grado, confermava l’avviso di accertamento impugnato.
4. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
5. L’Agenzia delle Entrate depositava controricorso.
6. Con atto del 16/7/2018, l’Agenzia dell’entrate comunicava che la Direzione Provinciale di Avellino dava atto della presentazione della domanda del contribuente di definizione agevolata, avendo egli provveduto al pagamento di tutte le somme dovute. In ragione di ciò, l’Amministrazione chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio.
7. Con istanza del 21/9/2019 il contribuente chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11, comma 10, conv. in L. n. 96 del 2017.
CONSIDERATO
che:
Ricorrono i presupposti previsti dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017, risultando dall’istanza depositata dall’Agenzia delle entrate che, a seguito della domanda di definizione della controversia, il contribuente ha provveduto all’integrale pagamento delle somme richieste. Deve essere dichiarata quindi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021