LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8745/2016 proposto da:
TUSCIA AMBIENTE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RAPPAZZO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ESSEBI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato CAROLA IANARI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLO SUSINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1956/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
CONSIDERATO
che:
– con, con atto depositato il 16 febbraio 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese;
– l’atto è stato sottoscritto per adesione dalla controricorrente;
– ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese;
– che non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
PQM
visti gli artt. 390, 391 c.p.c.;
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021