Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.11222 del 28/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 446/2017 proposto da:

Team Service Car s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Barnaba Tortolini 30 presso lo studio Placidi e rappresentata e difesa dagli avvocati Bianca Fiorenzano, e Massimo Oneglia, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori del 7/9/2020;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Archimede, 120 presso lo studio dell’avvocato Vipsania Andreicich, e rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Massimiliano Gallasso, e Sonia Riva, in forza di procura speciale su foglio separato allegato al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3812/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 14/10/2016 la Corte di appello di Milano, accogliendo parzialmente l’appello proposto da M.D. in contraddittorio con la società Team Service s.r.l. avverso la sentenza del 10/3/2014 del Tribunale di Monza, ha annullato la Delib. assemblare della Team Service s.r.l. del 21 giugno 2012, escludendo che fosse cessata la materia del contendere, rigettando invece l’appello quanto alla domanda risarcitoria e ponendo a carico della società le spese del doppio grado di giudizio.

2. Avverso la predetta sentenza del 14/10/2016, notificata in data 24/10/2016, ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 22/12/2016 la Team Service Car s.r.l., svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 30/1/2017 ha proposto controricorso M.D., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Dopo la costituzione in data 7/9/2020 di nuovi difensori per la società ricorrente, in luogo dei precedenti difensori rinuncianti al mandato, con atto notificato il 29/9/2020 e firmato digitalmente i nuovi difensori della ricorrente hanno rinunciato al ricorso.

Con atto del 29/9/2020 il controricorrente ha notificato sia la propria adesione all’avversario atto di rinuncia, sia la propria rinuncia al controricorso, a sua volta accettato dalla ricorrente il 30/9/2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Poichè gli atti di rinuncia al ricorso e al controricorso e i relativi atti di accettazione sono regolari e provengono dai difensori delle parti, appositamente muniti di procura speciale estesa alla facoltà di rinunciare agli atti e di accettare la rinuncia, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese a norma dell’art. 391 c.p.c.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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