Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.11277 del 29/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29590-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MOTOSPORT ROMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato VALERIO MORETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1371/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2021 dal Relatore Consigliere Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per IVA per l’anno d’imposta 2010: con tale atto l’Ufficio rettificava il reddito imponibile per omessa fatturazione di vendite imponibili registrate dalla società come “motoveicoli ceduti a costo a collega concessionario”;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando che la vendita di moto a prezzo di costo a colleghi concessionari può costituire una prassi giustificata da legittime ragioni commerciali in quanto permette di ottimizzare le giacenze di magazzino e di ottenere bonus e premi di produttività dalla casa madre *****.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 85, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5 e 11, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, degli artt. 2697 e 2729 c.c., perchè la prassi di vendere “motoveicoli ceduti a costo a collega concessionario” contrasta con il criterio di economicità della gestione e dunque nasconde una evasione d’imposta;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per essere la motivazione della Commissione Tributaria Regionale meramente apparente e irriducibilmente contraddittoria.

La Corte, vista la richiesta del ricorrente di una trattazione congiunta del presente procedimento unitamente ai procedimenti R.G. nn. 8856/17 e 30018/17;

rilevata la connessione oggettiva e soggettiva del presente procedimento con gli stessi e ritenuta conseguentemente l’opportunità di una trattazione dei tre procedimenti nell’ambito di un’unica udienza, rinvia a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli R.G. nn. 8856/17 e 30018/17 al fine di una trattazione degli stessi unitamente alla presente controversia in una prossima udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per l’acquisizione dei procedimenti R.G. nn. 8856/17 e 30018/17 al fine di una trattazione degli stessi unitamente al presente procedimento in una prossima udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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