Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.11287 del 29/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2720-2020 proposto da:

E2I ENERGIE SPECIALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio dell’avvocato ROMANO POMARICI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO PORZIO, LAURA BOVE, DOMENICO ARDOLINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5019/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

La parte contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento relativo alla rettifica della rendita catastale per l’anno 2017 di un impianto eolico sito in *****.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello della parte contribuente osservando che, costituendo la torre eolica una mera costruzione e non un impianto, non sussiste violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che esclude macchinari e altri impianti dalla stima ai fini della quantificazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte contribuente affidandosi ad un unico motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria chiedendo che la questione sia rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile tributaria, anche al fine di una eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta la violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4, anche in relazione all’art. 812 c.c., perchè la torre non costituisce un sostegno all’aerogeneratore ma è strettamente funzionale alla produzione di energia.

Il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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