Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.11538 del 30/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17253/2020 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38 presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7658/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO IN FATTO

che:

E.S. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Roma depositata il 10 dicembre 2019, che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, mancando l’esposizione dei fatti di causa a premessa dei motivi di ricorso;

questa Corte ha già chiarito che per soddisfare il requisito imposto dalla citata norma il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, “i fatti di causa”, da cui devono risultare le pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati a esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (v. Cass. n. 24432-20 e altre conf.);

nella concreta fattispecie la difesa del ricorrente si è limitata alla anodina affermazione di avvenuta proposizione di un ricorso contro la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, senza alcuna indicazione di fatti;

dopodichè ha menzionato l’ovvia sequenza: (a) dell’avvenuta reiezione del ricorso da parte del giudice di primo grado, (b) dell’avvenuta proposizione di un appello per “totale travisamento della storia personale (…) in merito alla zona di origine” e per “arbitraria ed erronea interpretazione dell’ambito di applicazione della fattispecie di protezione umanitaria”, (c) dell’avvenuto rigetto dell’appello medesimo;

è di solare evidenza che ciò non soddisfa l’onere processuale suddetto, poichè i fatti posti a fondamento della domanda (e poi dell’appello), non sono menzionati affatto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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