Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.11574 del 03/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3828/2019 proposto da:

H.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Schera, per delega in calce al ricorso per cassazione, ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di TORINO n. 452/2019 depositato in data 17 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3/12/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 17 gennaio 2019, il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso proposto da H.L., cittadino della *****, avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il ricorrente aveva dichiarato di essere di fede cristiana e di etnia esan, sposato e padre di un bimbo di otto anni; di essere fuggito il ***** per evitare di essere arrestato per omosessualità dopo che il padre lo aveva scoperto con un amico, poi morto in Libia dove erano fuggiti insieme, e di temere di essere ucciso in caso di rientro.

3. Il Tribunale ha ritenuto il racconto del richiedente non credibile e inattendibile, avendo egli dichiarato di avere scoperto di essere omosessuale all’età di 29 anni e avendo riferito della sua relazione in modo generico e distaccato; che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, tenuto conto della mancanza di seri motivi umanitari e che la valutazione comparativa presupponeva l’esistenza di situazioni di vulnerabilità, nè sussisteva un’effettiva sproporzione tra i contesti di vita del paese di provenienza e del paese di accoglienza.

4. H.L. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato ad un unico motivo.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione; lamenta che il Collegio si era “limitato ad indicare quanto già deciso dalla Commissione territoriale senza considerare la situazione attuale del ricorrente sul territorio nazionale e l’evolversi dei conflitti armati che ad oggi piegano il paese di provenienza del ricorrente”; oppone che le valutazioni del Tribunale erano “infondate e di poco approfondimento”; rileva che del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non postulava la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per l’incolumità del richiedente; richiama, poi, la situazione del proprio paese di provenienza, evidenziando attacchi da parte di gruppi terroristici e le condizioni disumane cui erano soggetti le persone omosessuali che concretizzavano vere e proprie discriminazioni.

1.1 Il motivo è inammissibile per l’assoluta genericità di formulazione che non si confronta in alcun modo con l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato e per l’assoluta mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi, nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass., 24 aprile 2018, n. 10072).

2. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2021

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