LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3478-2019 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresenta e difesa dall’Avvocato AIELLO MARIA;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO, in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato OLIVERIO PIETRO;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 1785/2018 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 23/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
Che:
1. – L.G. è caduta in una buca aperta sul manto stradale, mentre camminava sulla strada provinciale nel Comune di San Pietro Magisano, ed ha convenuto in giudizio l’Amministrazione provinciale di Catanzaro considerandola responsabile della omessa custodia e dunque tenuta a risarcirla del danno riportato a seguito di tale occorso.
A questa richiesta si è opposta l’Amministrazione, costituendosi davanti al Giudice di Pace che, assunta una prova testimoniale, ed espletata l’istruttoria, ha accolto la richiesta di risarcimento del danno. L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha interposto appello ottenendo riforma della decisione di primo grado, essenzialmente sulla base del difetto di prova del nesso di causalità, ossia della circostanza che il danno lamentato sia da attribuirsi alla caduta nella buca.
2. – Ricorre L.G. con due motivi, rispetto ai quali ha svolto difese, con controricorso, l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro.
CONSIDERATO
Che:
3. – I motivi di ricorso sono due, ma in realtà adducono ragioni comuni, e possono trattarsi insieme.
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. ed è basato sul rilievo che il Tribunale, pur avendo ammesso la presenza della buca, ha escluso il nesso di causalità, che invece doveva ricavarsi per deduzione stessa proprio dalla esistenza di una buca insidiosa e non segnalata, ed è incorso dunque in una insanabile contraddizione.
Il secondo motivo, che denuncia omesso esame, replica il primo, in quanto assume che la corte non avrebbe tenuto in conto proprio la natura della buca stessa, che pure era emersa come insidiosa o comunque aperta sul manto stradale, e che se lo avesse fatto ne avrebbe ricavato affermazione del nesso di causalità.
I motivi sono inammissibili.
Non colgono la ratio della decisione impugnata.
Il Tribunale, con accertamento in fatto, qui non sindacabile, ha ritenuto che dalla unica testimonianza non è emerso che la ricorrente sia caduta nella buca, ossia non è emerso che il danno lamentato sia da attribuire alla caduta nella buca; con la conseguenza che non v’è alcuna contraddizione tra l’ammettere che una buca vi fosse e l’escludere che la ricorrente vi sia caduta dentro, non essendo la presenza di una buca condizione sufficiente del danno, ed occorrendo invece che si provi che, data la buca, ci si è caduti dentro.
E cosi, anche il secondo motivo è di conseguenza inammissibile in quanto la ratio della decisione non è nella sottovalutazione della buca, della sua natura, o della sua presenza, ma nel giudizio in ordine alla insufficiente prova che la ricorrente vi sia caduta dentro.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 1500,00 Euro, oltre 200,00 Euro si spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021