Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11850 del 06/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1331-2020 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN TOMMASO D’AQUINO 119, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA MASULLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.R.P., LEVINGTON CONSOIDATED LTD, TITI INTERNATIONAL SA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6778/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

– La Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile l’appello proposto da M.G. nei confronti di D.R.P., della Levington Consolidated Ltd e della Titio International s.a. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda della M. di simulazione di due atti di compravendita per non avere la medesima integrato il contraddittorio nei confronti della Thi International s.a., litisconsorte necessario, nei termini assegnati dal collegio;

– ha proposto ricorso per cassazione M.G. sulla base di tre motivi;

– la Levington Consolidated Ltd ha resistito con controricorso ed ha depositato memorie illustrative;

– il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO

che:

– il ricorso è inammissibile per tardività perchè proposto oltre sessanta giorni dalla notifica della sentenza d’appello;

– il controricorrente ha depositato la copia autentica della sentenza d’appello notificata in data 26.10.2018, ai fini della decorrenza del cosiddetto termine breve;

– il ricorso per cassazione, benchè procedibile, in quanto la copia della sentenza notificata è stata prodotta dalla parte controricorrente (Cassazione civile sez. un., 02/05/2017, n. 10648), è stato notificato in data 25.11.2019, quando era già decorso il termine breve di impugnazione;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-2 della Corte di cassazione, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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