LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina M – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. FANTICINI G. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8534-2013 proposto da:
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI SELLITTO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO NAPOLI *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 226/2012 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 04/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.
RILEVATO
CHE:
M.P. impugnava innanzi alla C.T.P. di Napoli l’avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP e IRPEF per redditi non dichiarati nell’anno 2003; l’Agenzia delle Entrate rilevava che il costo dei beni venduti (motocicli e ciclomotori) superava i ricavi d’esercizio e, considerata la incongruenza, applicava una percentuale di ricarico del 15%;
la C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso;
con la sentenza n. 226/08/12 del 4/10/2012 la C.T.R. Campania, accogliendo l’appello di Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado e confermava la legittimità dell’atto impositivo;
– avverso tale decisione M.P. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo;
– l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese in questo giudizio.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione successiva alla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la C.T.R. mancato di fornire adeguate argomentazioni per sostenere la decisione con cui è stata reputato legittimo l’atto impositivo, pur in assenza di uno dei suoi presupposti (cioè, il difetto della preventiva comunicazione al Comune riguardante l’esecuzione di una vendita sottocosto).
Il motivo – che nemmeno indica un fatto non considerato dal giudice d’appello – è inammissibile.
Infatti, “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305-01).
Anche riqualificando la censura come denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione (come sembra prospettare il ricorso introduttivo), la decisione della C.T.R. Campania non appare al di sotto del “minimo costituzionale”, posto che il giudice ha ritenuto di confermare l’accertamento sulla scorta di un argomento che espressamente confuta la tesi del contribuente: secondo quest’ultimo si era proceduto a una vendita straordinaria in prospettiva di cessare l’attività, ma – rileva la C.T.R. – sono stati compiuti rilevanti acquisti e importazioni nel periodo intercorrente tra la vendita straordinaria e la cessazione, sicchè la tesi ne esce smentita.
2. Non occorre provvedere sulle spese attesa la indefensio dell’intimata Agenzia.
Tuttavia, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021