Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1201 del 21/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7832/2015 R.G. proposto da:

Carni Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avvocati Lorenzo Del Federico e Laura Rosa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via F. Denza n. 20;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 335/3/14 della CTR delle Marche Ancona, depositata in data 21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020 dal Dott. Angelo Napolitano.

RITENUTO

CHE:

l’Amministrazione ricorrente con atto datato 7/9/2018 ha rappresentato che la società contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

CONSIDERATO

CHE:

l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge e la stessa Amministrazione ricorrente ha dato atto che la società contribuente ha versato quanto previsto per il perfezionamento della definizione;

nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio, in accoglimento della richiesta dell’Amministrazione ricorrente;

rilevato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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