Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12140 del 07/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20811/2015 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Michela Nocco (PEC avvmichlelanocco.pecstudio.it) e con domicilio eletto in Roma, presso l’avv. Bianca Maria Casadei alla via S.

Giovanni in Laterano n. 226/210;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 176/11/15 depositata il 29/01/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/12/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR pugliese accoglieva l’appello del contribuente e pertanto in riforma della sentenza di primo grado dichiarava la illegittimità degli atti impugnati, avvisi di intimazione relativi a cartelle portanti IVA e altri tributi per gli anni 2001, 2002, 2003;

– ricorre a questa Corte il concessionario della Riscossione con atto affidato a tre motivi; il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso Equitalia Sud s.p.a. deduce la illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR pronunciato su una domanda mai proposta dal contribuente, quella relativa alla mancata notifica delle intimazioni di pagamento impugnate;

– il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, come convertito in L. n. 30 del 1997, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto che la documentazione prodotta dal Riscossore per dar prova dell’avvenuta regolare notificazione degli atti impugnati non fosse idonea a fornire detta prova;

– i motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi sul piano logico e giuridico, e risultano fondati con le precisazioni che seguono;

– invero, come risulta dall’indicazione operata da parte ricorrente del locus processuale ove la circostanza è emersa nei gradi del merito (ai fini del rispetto del canone della c.d. “autosufficienza” dei motivi di ricorso per cassazione) operata a pag. 8 ultime righe, pag. 9 prime righe, pag. 10 righe n. 15-16 dell’atto introduttivo di questo giudizio di Legittimità, le intimazioni di pagamento riguardo le quali la CTR ha ritenuto non esser stata fornita la prova della loro notifica sono state puntualmente prodotte dal contribuente in sede di giudizio di primo grado;

– pertanto, è di tutta evidenza che la CTR avrebbe dovuto da un lato ritenere comunque sanato ogni vizio relativo al perfezionamento della notificazione, in forza del principio di cui all’art. 156 c.p.c., che secondo la giurisprudenza di questa Corte trova applicazione anche agli atti suscettibili di impugnazione fronte al giudice tributario; in particolare le Sezioni Unite di hanno affermato che l’istituto della sanatoria, sebbene originariamente proprio della materia processuale, non è inapplicabile anche agli atti di natura sostanziale ed, in particolare, ai vizi di notifica degli avvisi di accertamento (Sez. Un., n. 19854 del 2004); la possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c., poi, è stata ribadita anche di recente da questa Corte (Sez. 6-5, n. 23175 del 2016; Cass. sez. 5, n. 11043 del 2018);

– poichè il vizio di notifica è rilevante se si dimostra che lo stesso ha compromesso il diritto di difesa (Cass. Sez. 3, n. 2321 del 2017) – dovendosi altrimenti ritenere che l’atto abbia raggiunto i suoi effetti – deve concludersi che nel caso concreto non è emerso in quale modo l’asserito vizio abbia inciso sulla posizione del contribuente che infatti ha svolto valorosamente le proprie difese anche nel merito nei precedenti gradi di giudizio;

– nè risulta esser stata mai stata dedotta dal sig. D. la decadenza dal potere impositivo dell’amministrazione in conseguenza della nullità della notifica, per cui, posto che non è emerso il pregiudizio subito dal contribuente e non è stata eccepita la decadenza dell’amministrazione viene anche in rilievo il tema dell’interesse del motivo di impugnazione;

– dedurre il mero vizio di notifica senza specificare il pregiudizio che da esso deriva, per non aversi potuto compiutamente difendere, o per avere subito un accertamento oltre il termine di decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, è profilo che si riflette anche sull’interesse ad impugnare (Sez. 5, n. 10079 del 2017);

– il terzo motivo di ricorso censura poi la pronuncia gravata per errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto erroneamente illegittime le intimazioni di pagamento impugnate in quanto difettose dell’indicazione delle singole percentuali nè delle modalità di calcolo degli ammontari corrispondenti agli interessi, ai compensi di riscossione e alle altre spese;

– anche questo motivo è fondato;

– questa Corte ritiene, con orientamento che qui si intende ribadire e confermare (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018) che l’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicchè è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata;

– conseguentemente, il ricorso va integralmente accolto; la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente grado di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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