LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6670/2018 proposto da:
D.S.S., R.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCHLLACI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE ZANGARA, GIUSEPPE NICOLOSI;
– ricorrenti –
contro
NUOVA IRA SRL IN LIQUIDAZIONE, IRA COSTRUZIONI SPA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – FERROVIA *****, RADIS SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1512/2017 della CORTE D’APPELLO di 2020 CATANIA, depositata in data 11/08/2017;
2199 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
RILEVATO
che:
D.S.S. e R.N. hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1512/2017, pubblicata in data 1 agosto 2017, e nei confronti di Nuova IRA S.r.l. in liquidazione, IRA Costruzioni S.p.a. in amministrazione straordinaria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ferrovia ***** e Radis S.r.l.;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
CONSIDERATO
che:
la notifica del ricorso nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ferrovia *****, costituito in secondo grado, risulta essere stata eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale di Catania anzichè presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
tale notifica deve ritenersi, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., O.I., 15/01/2015, n. 608; Cass., O.I. 17/10/2014, n. 22079), nulla e, pertanto, sanabile, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo;
non avendo i ricorrenti provveduto spontaneamente alla rinotifica del ricorso in parola, va disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del predetto atto nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ferrovia ***** presso l’Avvocatura Generale dello Stato entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza;
considerato, altresì, che:
il ricorso proposto pone questioni di rilevanza nomofilattica e, quindi, è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ferrovia ***** presso l’Avvocatura Generale dello Stato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021