Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12245 del 10/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6868/2016 proposto da:

S.C.S., rappresentato e difeso da sè stesso, S.C.N., rappresentati e difeso dall’avv. STEFANO SERGIO CASTELVETERE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avv. STEFANO SERGIO CASTELVETERE;

– ricorrenti –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

S.A., + ALTRI OMESSI;

;

avverso la sentenza n. 982/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il giudizio di appello, definito con la sentenza impugnata, si è svolto nella dichiarata contumacia di L.R.M., + ALTRI OMESSI;

che il ricorso principale è stato notificato a B.M., + ALTRI OMESSI, contumaci nel giudizio d’appello, presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado avv. Sergio Scalfari;

che la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., S.U., n. 10817/2008; n. 11485/2018);

che manca inoltre la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti di L.M.L. e La.Ma.Le..

PQM

rinvia la causa a nuovo molo ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso principale nei confronti di B.M., + ALTRI OMESSI, da eseguirsi entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; nello stesso termine dovrà essere eventualmente rinnovata la notificazione del ricorso principale nei confronti di L.M.L. e La.Ma.Le..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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