Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12299 del 10/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20686-2013 proposto da:

D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPONIO 8, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO UFFICIO CONTROLLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 26/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 30/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 26/14/2013 la commissione Regionale di Roma, accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, confermano l’accertamento;

che il contribuente proponeva ricorso in Cassazione; che si costituiva con controricorso la agenzia Delle Entrate chiedendone il rigetto;

che il ricorrente dava atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito dalla L. n. 96 del 2017, depositando anche copia della domanda di definizione e dell’accettazione da parte della Agenzia dei pagamenti, che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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