Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12395 del 11/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10505-2016 proposto da:

P.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA SCUTIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO PIERPAOLO PETRALI;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4592/2015 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO E CONSIDERATO che:

1. P.R.A. ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe;

2. l’Agenzia delle entrate depositava memoria di costituzione tardiva;

3.con comunicazione a mezzo PEC alla cancelleria della Corte, in data 16 gennaio 2021, il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso “per cessazione della materia del contendere”;

4. la comunicazione non risulta essere stata accettata dalla Agenzia delle entrate;

5. deve essere richiamato il principio per cui “A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (Cass. Sez. U. n. 3876 del 18/02/2010);

6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese atteso che l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva;

7. va ulteriormente richiamato il principio per cui “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass. 23175/2015; conforme per ipotesi di dedotta adesione alla definizione agevolata – nella specie, di cui al D.L. n. 148 del 2017, conv., con modif., dalla L. n. 172 del 2017 – Cass. 14782/2018).

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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