LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18130/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– ricorrente –
contro
C.R., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Nicola Fortunato, elettivamente domiciliato in Roma, via di Monte Fiore, n. 22, presso lo studio legale Gattamelata.
– controricorrente, ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, sezione n. 20, n. 561/20/14, pronunciata il 28/02/2014, depositata il 24/03/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.
RILEVATO
che:
1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con un motivo, illustrato anche con una memoria, contro C.R. (idraulico, titolare d’impresa individuale) – che resiste con controricorso e svolge ricorso incidentale, con due motivi e una memoria -, per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna (vedi supra), con la quale – in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP, IVA, per il 2004, maggiori redditi sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dell’apposito studio di settore – in accoglimento dell’appello del contribuente, ha riformato la sentenza (n. 195/01/10) della CTP di Reggio Emilia che, invece, aveva rigettato il ricorso della parte privata;
2. la CTR, per quanto qui interessa, premesso che il presupposto normativo della disciplina degli studi di settore consiste nell’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di prendere in considerazione tre esercizi consecutivi e nello scostamento (tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dallo studio di settore) riferibile ad almeno due di quelli esaminati, ha ravvisato l’illegittimità del metodo accertativo “per non avere considerato la consecutività di tre esercizi” dato che “gli esercizi presi in considerazione sono quelli del 2003 2004 e 2006 e (l’A.F.) ha accertato maggiori ricavi per il 2004. Per l’anno 2005 non vi è stato alcun rilievo.”.
CONSIDERATO
che:
1. con l’unico motivo di ricorso (“Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, pur muovendo dall’esatto presupposto per cui la normativa sugli studi di settore può essere applicata quando i ricavi derivanti dall’utilizzo di tale strumento accertativo siano maggiori di quelli dichiarati per due periodi d’imposta su tre consecutivi (L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 2), del tutto illogicamente ha omesso di considerato che l’incongruenza rispetto allo studio di settore era stata riscontrata per gli anni 2003, 2004 e 2006 (con accertamento per il 2004), mentre se vi fossero stati rilievi anche per il 2005, annualità sulla quale si era soffermata la CTR per trarne l’interruzione della consecutività, lo scostamento si sarebbe verificato per quattro periodi d’imposta consecutivi e non per “due su tre”, come previsto dalla citata normativa;
1.1. il motivo è fondato;
la L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 2 (nel testo vigente ratione temporis), prevede che “Nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 (n.d.r.: in tema di accertamento basato sugli studi di settore) trova applicazione solo se in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d’imposta.”;
nel caso in esame, la sentenza d’appello non ha correttamente applicato il requisito normativo temporale (scostamento dei ricavi “in almeno due periodi d’imposta consecutivi considerati”) e, con motivazione manifestamente illogica, ha erroneamente negato la legittimità del metodo accertativo per difetto della “consecutività di tre esercizio”, trascurando che, in realtà, tale requisito temporale era stato pienamente rispettato dall’ufficio in quanto, in relazione al triennio 2003, 2004, 2005, lo scostamento tra reddito dichiarato e risultanze dello studio di settore aveva riguardato (come normativamente prescritto) due periodi d’imposta: il 2003, che era stato regolarizzato e adeguato alle risultanze dello studio di settore; il 2004, cioè l’annualità in discorso, accertata come “irregolare”, con la precisazione che, invece, per il 2005, (a questo punto non più “decisivo”, essendosi già concretizzato lo scostamento in due delle tre annualità consecutive) non vi era stato alcun rilievo;
2. con il primo motivo di ricorso incidentale (“A. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: art. 360 c.p.c., comma, n. 5 (omessa decisione sulla natura di presunzione semplice e non legale degli studi di settore)”), si censura la sentenza impugnata per avere accolto il motivo d’appello del contribuente, secondo cui è illegittimo l’accertamento fondato (com’è accaduto nella specie) esclusivamente sulle presunzioni semplici derivanti dall’applicazione dello studio di settore;
3. con il secondo motivo (“A. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: art. 360 c.p.c., comma, n. 5 (omessa decisione sulla nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione)”), si addebita alla sentenza impugnata di avere omesso di statuire sul motivo d’appello del contribuente per il quale è nullo l’avviso di accertamento poggiante sugli studi di settore che (come quello qui impugnato) sia privo di motivazione;
4. il ricorso incidentale del contribuente è assorbito per effetto dell’accoglimento del ricorso principale, sicchè le questioni con esso sollevate potranno essere riproposte al giudice di merito;
5. ne consegue che, accolto il ricorso principale, assorbito l’incidentale, la sentenza è cassata, con rinvio alla CTR dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame della lite, e anche per provvedere sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021