Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.12581 del 12/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELIA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5814/2017 proposto da:

Credito Emiliano s.p.a., part. I.V.A. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana, n. 78, presso lo studio dell’avvocato Domenico Spagnuolo,che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Sido Bonfatti, per procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G. Sport s.p.a., in amministrazione straordinaria, cod. fisc.

*****, in persona dei commissari straordinari, elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Valentino, n. 21, presso lo studio degli avvocati Francesco Carbonetti, e Fabrizio Carbonetti, che la rappresentano e difendono per procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

San Tomaso Recovery s.r.l., cod. fisc. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana, n. 78, presso lo studio dell’avvocato Domenico Spagnuolo che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Sido Bonfatti, per procura speciale estesa in calce alla comparsa di intervento;

– intervenuta –

avverso la sentenza n. 1476/2016 della Corte di appello di Bologna, depositata il 24 agosto 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 8 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con sentenza emessa il 24 agosto 2016 la Corte di appello di Bologna rigettò tanto l’appello proposto dalla Credito Emiliano s.p.a. (di seguito indicata come “Credem”) che l’appello incidentale proposto dalla G. Sport s.p.a. in amministrazione straordinaria (di seguito indicata come ” G. a.s.”) per la riforma della sentenza emessa il 6 aprile 2013 dal Tribunale di Rimini, dispositiva del parziale accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie promossa dalla società in amministrazione straordinaria nei confronti di tale banca;

che per la cassazione di tale sentenza la banca propose ricorso contenente quattro motivi di impugnazione;

che l’intimata G. a.s. resistette con controricorso;

che nel giudizio è intervenuta (con comparsa notificata alle parti del giudizio) la San Tomaso Recovery s.r.l. (di seguito indicata come “San Tomaso”) che, sulla base di clausola di contratto di cessione di crediti da lei stipulato con Credem dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto dalla banca, evidenziando che questa ha prestato consenso alla propria estromissione dal giudizio;

che con atto successivamente notificato alle altre parti San Tomaso ha espressamente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, dichiarando altresì di non avere “più interesse alla riforma della predetta sentenza”;

che la rinuncia è stata accettata tanto da Credem che da G. a.s. (“in considerazione del decaduto interesse di detta Banca e della San Tomaso Recovery s.r.l. ad una pronuncia”);

che non può essere pronunciata l’estinzione del processo (artt. 390,391 c.p.c.) sul semplice rilievo che la rinuncia non proviene dalla ricorrente Credem e che questa non è stata estromessa dal processo;

che, tuttavia, fra le parti, originarie e intervenuta: non vi è più interesse a ottenere pronuncia sul ricorso (per quanto da loro rispettivamente affermato); non residua controversia sulle spese del giudizio di legittimità, con conseguente non sussistenza di obbligo di pronuncia sul punto secondo il noto criterio della soccombenza virtuale.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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