Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12582 del 12/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16595-2020 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO ERNESTO MARIA SAVIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 1776/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 20/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

Che:

O.A., cittadina nigeriana, ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 20 aprile 2020, con cui il Tribunale di Torino ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per il fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

L’unico mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurando il decreto impugnato per aver negato la protezione umanitaria, facendo discendere il diniego dalla carenza di credibilità del suo racconto.

Ritenuto che.

Il ricorso merita approfondimento in relazione alle esigenze di verifica se debba applicarsi alla ricorrente il principio enunciato da Cass. 27 gennaio 2021, n. 1750.

Va perciò disposto il rinvio a nuovo ruolo presso la prima sezione civile.

P.Q.M.

dispone il rinvio a nuovo ruolo presso la prima sezione civile.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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