Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.12690 del 12/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6627/2019 proposto da:

F.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Giandomenico Della Mora, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (c.f. *****), elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 Consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Trieste ha negato la protezione internazionale o umanitaria invocata dal sig. F.M., nato a ***** (*****) il *****, il quale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese a causa delle minacce di morte ricevute in seguito alla denuncia sporta contro gli assassini dello zio materno, membro del *****, ucciso assieme al figlio dagli avversari del ***** in un attentato occorso il ***** (oltre che per “ragioni di debito”).

2. Avverso detta decisione il F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35-bis, comma 8, per la mancata acquisizione di informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica dell’area di provenienza del ricorrente, in assenza di trasmissione della documentazione da parte della Commissione territoriale.

2.2. Il secondo mezzo prospetta l’omesso esame di fatto decisivo e la mancata valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie nonchè dell’integrazione asseritamente raggiunta in Italia.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

3.1. Il primo non si confronta con la ratio decidendi del tribunale, che, sulla base delle C.O.I. acquisite (rapporto EASO agosto 2017) ha motivatamente escluso la sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 con particolare riferimento all’inesistenza della condizione di violenza generalizzata e indiscriminata propria di un conflitto armato in corso, di cui alla lett. c).

3.2. Il secondo motivo manca di autosufficienza circa l'”elevato grado di integrazione culturale, linguistica e lavorativa” asseritamente raggiunta e veicola censure motivazionali difformi dai canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 6735/2020). Peraltro, la protezione umanitaria è stata negata per la mancata allegazione di profili di vulnerabilità, oltre che per la totale assenza di credibilità del racconto.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile poichè, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).

5. Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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