LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1724/14 R.G. proposto da:
M.P. (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco De Santis, elettivamente domiciliato in Roma, in viale Cortina d’Ampezzo n. 269, presso lo studio di quest’ultimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 192/28/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 27 maggio 2013 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 ottobre 2020 dal Consigliere Dott.ssa Laura Mancini;
udito per la controricorrente l’Avv. Lucrezia Fiandaca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. M.P. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 192/28/13, depositata il 27 maggio 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto il proprio appello avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Benevento che, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal ricorrente avverso l’avviso di accertamento relativo all’IRPEF per l’anno 2005 e la correlata cartella di pagamento, aveva rideterminato il reddito accertato sinteticamente in Euro 17.112,51.
2. Con istanza depositata in data 7 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate, costituitasi tardivamente nel presente giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ha dato atto che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7, provvedendo al pagamento previsto ai fini del perfezionamento della definizione, e ha chiesto emettersi declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, allegando una “Comunicazione di regolarità – istanza definizione agevolata controversie tributarie D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6” a firma del Direttore Provinciale. Il contribuente ha depositato memoria con la quale ha richiesto, a propria volta, pronunciarsi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. Preso atto dell’integrale pagamento delle somme di cui alla domanda di definizione certificata dall’Agenzia delle entrate, deve, dunque, essere dichiarata l’estinzione per legge del giudizio di cassazione e la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate secondo il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento dell’ulteriore contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione e cessata la materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021