LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19418-2019 proposto da:
D.G., DITTA D.G., in persona del titolare pro tempore, elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’Avvocato GIUSEPPE FERRANTE;
– ricorrente –
Contro
FALLIMENTO D.G., CASSA EDILE MUTUALITA’ ASSISTENZA FROSINONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2596/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
RITENUTO
che:
1. – D.G., titolare dell’omonima ditta, ricorre per due mezzi, nei confronti del Fallimento D.G. nonchè della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Frosinone, contro la sentenza del 17 aprile 2019 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
2. – Gli intimati non svolgono difese.
CONSIDERATO
che:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione della L. fallimentare, art. 1, in merito alla sussistenza dei requisiti di non fallibilità dell’impresa dichiarata fallita.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione L. fallimentare , art. 5, circa la sussistenza dello stato di insolvenza.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso è inammissibile.
Esso è così congegnato:
-) nella seconda pagina e nelle prime tre righe della terza il ricorrente menziona il ricorso per dichiarazione di fallimento;
-) dopo di che è spillato al ricorso, in copia, l’intero atto di reclamo, nel corpo del quale è spillata la copia della sentenza dichiarativa di fallimento;
-) nulla è detto nella parte dedicata all’esposizione dei fatti di causa del contenuto della sentenza d’appello.
Orbene, è da escludere che il ricorso possa essere confezionato mediante “spillatura” degli atti di causa (Cass. S.U., n. 16628/2009) ovvero attraverso il loro assemblaggio nel ricorso (Cass. n. 22185/2015; Cass. n. 10244/2013; Cass. n. 17168/2012; Cass. S.U., n. 5698/2012, e molte altre successive conformi), neppure essendo sufficiente l’avere il ricorrente unicamente inserito brevissime proposizioni di collegamento fra le riproduzioni (Cass. n. 18020/2013).
Difatti, un simile modo di costruzione del ricorso per cassazione si presenta quale violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il quale indica tra i requisiti del ricorso l’esposizione sommaria dei fatti di causa, dal momento che affida in definitiva alla Corte di cassazione l’individuazione dei fatti di causa rilevanti.
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021