LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11796-2016 proposto da:
P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ANDREA MELUCCO, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE ARMANDO ATTOLINI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso Corso Vittorio Emanuele II, n. 18, avv. Francesco (ndr. Testo originale non comprensibile), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce a memoria di costituzione;
– resistente –
avverso la sentenza n. 877/2015 della Corte di Appello di Lecce, depositata il 4/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
che:
P.V. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Lecce aveva accolto l’appello proposto dall’agente della riscossione avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, depositata in data 19.12.2011, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto ex art. 615 c.p.c. avverso ventisei cartelle esattoriali e relativa intimazione di pagamento, per prescrizione del credito vantato nei confronti del contribuente per tasse automobilistiche e tributi vari;
la Corte, in particolare, aveva riformato la sentenza di primo grado per inammissibilità della proposta opposizione stante il divieto, posto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, di proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di entrate tributarie;
il Concessionario resiste con controricorso
CONSIDERATO
che:
1.1. con il primo mezzo si lamenta violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3), avendo la Commissione erroneamente escluso l’ammissibilità delle azioni di opposizione all’esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. nel caso, come quello in esame, di accertamento dell’omessa notifica dell’atto autonomamente impugnabile (cartelle esattoriali), prodromico a quello oggetto di impugnazione (intimazione di pagamento);
1.2. con il secondo mezzo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, concernente il mancato assolvimento, da parte dell’agente della riscossione, dell’onere della prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali;
1.3. il primo motivo è infondato, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura;
1.4. va premesso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, demanda alla giurisdizione tributaria le contestazioni del titolo (normalmente, la cartella di pagamento) su cui si fonda la riscossione esattoriale, al che consegue che il contribuente che intenda contestare il titolo della riscossione coattiva, deve rivolgersi al giudice tributario mediante ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19 (che può essere proposto avverso “il ruolo e la cartella di pagamento”);
1.5. esaminando assieme a questa previsione quella di cui al D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, lett. a) – che pone il divieto di proporre opposizione all’esecuzione per contestare il diritto dell’amministrazione finanziaria o dell’agente della riscossione di procedere in executivis – si ottiene che, in tutti i casi in cui è esperibile il primo strumento di tutela, lo sbarramento alla proponibilità dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non genera un vuoto di tutela del contribuente, ma è volto solamente ad evitare una tutela giurisdizionale concorrente;
1.6. come precisato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 114/2018), “l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. – che non è soggetta a termine di decadenza – in tanto non è ammissibile, come prescrive l’art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza”;
1.7. sulla base di tali premesse, il citato art. 57, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui impedisce al contribuente assoggettato ad esecuzione forzata tributaria di ottenere tutela (innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice dell’esecuzione) per ragioni che, essendo relative ad atti della procedura successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui al medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, non possono essere fatte valere innanzi alla giurisdizione tributaria con ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19;
1.8. tale ricostruzione del sistema di tutela giurisdizionale del contribuente esecutato reca, quindi, come corollario quello dell’inammissibilità delle opposizioni ex art. 615 c.p.c., che abbiano funzione “recuperatoria” di doglianze che potevano – e dovevano – farsi valere innanzi al giudice tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, e laddove il contribuente esecutato possa far valere le proprie ragioni ricorrendo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, innanzi al giudice tributario, non vi è spazio per proporre, per le medesime ragioni, l’opposizione ex art. 615 c.p.c.;
1.9. invero, sotto l’aspetto letterale, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella “notificazione della cartella di pagamento” (ovvero, a seconda dei casi, dell’avviso di cui ai D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, dell’avviso cosiddetto “impoesattivo” o dell’intimazione di pagamento), e prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario (cfr. Cass. n. 3019/2019);
1.10. la disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell’esecuzione forzata tributaria), al che consegue che l’impugnazione di un atto dell’esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perchè non preceduto dalla suddetta notificazione integra un’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità “derivata” dell’atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perchè si situa prima della notificazione in discorso;
1.11. in questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata, come lamentato nel presente caso, in quanto il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum;
1.12. rileva invece, ai fini indicati, solo il vizio dell’atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella), ipotesi che non ricorre nella fattispecie, e non la natura, propria di questo, di primo atto dell’espropriazione forzata (art. 491 c.p.c.);
1.13. ciò ben si coordina con il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, poichè tale inammissibilità può ben essere interpretata nel senso di comportare il divieto di proporre dette opposizioni davanti al giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al giudice tributario, facendo valere l’invalidità del pignoramento per la mancata notificazione della cartella di pagamento;
1.14. va infatti rilevato come, l’originario disegno del legislatore, nel prevedere nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, l’inammissibilità davanti al giudice ordinario di alcune opposizioni in sede di esecuzione forzata, ha evidentemente presupposto che le situazioni soggettive poste a base di esse possano essere preventivamente tutelate davanti al giudice tributario;
1.15. in conclusione, riaffermato il principio di diritto secondo cui in materia di esecuzione forzata tributaria, solo l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, degli artt. 57 e 617 – davanti al giudice tributario” (cfr. Cass. sez. un. 05/06/2017 n. 13913, Cass. n. 9246/2015) ed avendo ad oggetto la presente impugnazione l’intimazione di pagamento con le relative cartelle esattoriali, va esente da errori di diritto la decisione della Corte che ha rilevato l’inammissibilità dell’opposizione avverso intimazione di pagamento;
2. da quanto sopra consegue il rigetto del primo motivo di ricorso e l’assorbimento degli ulteriori motivi;
3. le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021