Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12843 del 13/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10164/2015 proposto da:

B.C.E., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Valtulini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Paolo Panariti in Roma, Via Celimontana n. 38;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5412/65/14 della Commissione tributaria Regionale Lombardia, sezione di Brescia, depositata il 16/10/2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

RITENUTO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale Lombardia, sezione di Brescia con sentenza n. 5412/65/14, depositata il 16/10/2014, dichiarava legittimi gli avvisi di accertamento di un maggior reddito di impresa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), per gli anni d’imposta 2006 e 2007 a carico del contribuente e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza B.C.E. proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

3. L’agenzia delle entrate depositava controricorso.

4. Con successiva istanza, il contribuente chiedeva disporsi, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, la sospensione del procedimento.

5. Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio l’Agenzia delle entrate chiedeva che, in ragione dell’avvenuto pagamento degli importi relativi ai suddetti avvisi, venisse dichiarata l’estinzione del giudizio.

CONSIDERATO

Che:

Ricorrono i presupposti previsti dall’art. 11 cit., avendo il contribuente provveduto, per come risulta dalla documentazione allegata alla memoria della controricorrente, all’integrale pagamento degli importi dovuti per il perfezionamento del procedimento di condono.

Deve, quindi, essere dichiarata l’estinzione.

Le spese processuali che, a norma dell’art. 11, comma 10, cit. restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sono compensate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. n. 28 n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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