Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12859 del 13/05/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. ROSARIO Maria Castorina – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5428/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

INGINO s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof.

Preziosi Claudio con domicilio eletto in Roma presso quest’ultimo in via Terenzio n. 10;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 7191/04/15 depositata il 17/07/2015 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/01/2021 dal Consigliere Succio Roberto.

RILEVATO

Che:

– con la sentenza impugnata la CTR salernitana rigettava gli appelli dell’Ufficio e pertanto confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarata la illegittimità degli atti impugnati, avvisi di accertamento per IVA, IRES ed IRAP 2005-2006;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto in concreto affidato a cinque motivi; resiste con controricorso la società contribuente.

CONSIDERATO

Che:

– è in atti domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti di cui al D.L. n. 119 del 2018, datata 4 giugno 2019, seguita da istanza di fissazione dell’adunanza camerale datata 19 febbraio 2020;

– a fronte di ciò, con propria memoria del 20 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha dato atto dell’intervenuto integrale pagamento del dovuto per il perfezionamento della procedura di definizione;

– pertanto il giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere; le spese di giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472