LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25462/2016 R.G. proposto da:
V.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Sistina 42, presso l’avv. Giovanni Galoppi, che, unitamente all’avv. Alfredo Tosca, la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente e controricorrente incidentale –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 33, n. 2272/33/16 del 15 febbraio 2016, depositata il 15 aprile 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dell’8 ottobre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta.
FATTO E DIRITTO
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere avendo definito in via agevolata la controversia D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 pagando tutte le somme dovute;
Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese.
PQM
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021