Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.13070 del 14/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34899-2019 proposto da:

M.Y., elettivamente domiciliato in Ispica, via Nicotera 19, presso lo studio dell’avv. SALVATORE SIPIONE, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 451/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RILEVATO

che:

M.Y., proveniente dal *****, ha proposto ricorso notificato il 4 novembre 2019, articolato in due motivi, per la cassazione della sentenza n. 451/2019 emessa dalla Corte d’appello di Ancona e pubblicata in data 2 aprile 2019.

Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il procedimento è stato riassunto innanzi alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione a seguito di una precedente cassazione con rinvio, essendo stato l’appello erroneamente dichiarato inammissibile perchè tardivo.

Il ricorrente, secondo la ricostruzione compiuta dal Giudice d’appello (pag. 8 sent.), è arrivato in Italia dopo aver vissuto per tre anni a ***** dove si era spostato perchè suo zio, parente con cui era cresciuto (rimasto orfano di padre e dopo che la mamma si era risposata), aveva partecipato ad un colpo di stato fallito ed era ricercato. Potendo essere ricollegato a lui, l’istante teme il ritorno in *****.

La Corte d’appello di Ancona ha confermato il rigetto della domanda e il precedente diniego della Commissione Territoriale sul riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale ritenendo che manchino il fondato timore di persecuzione, gli elementi per individuare il rischio di danno grave, nonchè la situazione di vulnerabilità.

RITENUTO

che:

il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, ma successivamente, in data 30 novembre 2020, ha depositato un atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., specificando di aver presentato, nelle more del giudizio, istanza di emersione del lavoro irregolare, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ex art. 103, comma 2 e di non aver più interesse ad una pronuncia nel merito; ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenerne l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016) a meno che, come nella specie, la controparte non sia rimasta intimata.

Non rimane pertanto che dichiarare l’estinzione del presente giudizio, il che esime dal dover esaminare, ed anche dal dover riportare, i motivi di ricorso.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del presente giudizio, neppure ai fini di una eventuale soccombenza virtuale, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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