Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.13078 del 14/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10438-2020 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO ERNESTO MARIA SAVIO;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1957/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 06/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 6/12/2019, ha confermato il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Torino di inammissibilità del ricorso proposto da A.T. nato in Bangladesh il 12/9/1989, finalizzato, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, per tardività in quanto notificato in data 9/1/2017 anziché il 5/1/2017 ultimo giorno valido per la notifica.

Il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino in ordine alle istanze avanzate dal ricorrente era stato notificato il 6/12/2016 e pertanto il termine di impugnazione scadeva in data 5/1/2017 ultimo giorno valido per la notifica del ricorso.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Ciò premesso il presente giudizio deve essere rinviato a nuovo ruolo in quanto la comunicazione effettuata all’unico difensore del ricorrente risulta effettuata, tardivamente, il 30 novembre 2020.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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