Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13132 del 14/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14788/2019 R.G. proposto da:

N.E.L., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Iannone, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Severino (SA), corso Diaz, 209B;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, n. 26055/2018, depositato il 17 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– N.E.L. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 17 gennaio 2019, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;

– dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era cittadino nigeriano e che si era determinato a lasciare il paese di origine per il timore all’incolumità personale a causa di bombardamenti, recandosi prima in Niger, quindi, in Libia, ove era stato arrestato, e, da ultimo, dopo essere evaso, nel territorio nazionale;

– il giudice ha disatteso l’opposizione evidenziando che i fatti riferiti, quand’anche fossero ritenuti credibili, attenevano a vicende di natura privata, non rilevanti ai fii del riconoscimento delle protezioni richieste;

– il Ministero dell’Interno non spiega alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

– il ricorso è inammissibile, in quanto contiene riferimenti sparsi alle domande proposte ed alla normativa di settore che regola il procedimento per il riconoscimento della protezione, senza formulazione di specifici e separati motivi idonei a enucleare le singole statuizioni impugnate e le relative critiche e senza precisare quali critiche, genericamente accennate, si rivolgano alla decisione della Commissione o al decreto impugnato ed in quali termini, in violazione dell’obbligo di specificità del ricorso, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4;

– del tutto generica e, comunque, tardiva è l’allegazione, contenuta nella memoria, dell’inadeguatezza delle strutture sanitarie del Paese di origine a affrontare la pandemia causata dal Covid 19, tale da privarlo, in caso di rientro e di contrazione del virus, un’adeguata assistenza;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– nulla deve disporsi in ordine al governo delle spese processuali, in assenza di valida attività difensiva della parte vittoriosa.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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