Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.13195 del 17/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1161/2020 proposto da:

A.A.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CAROTTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VENEZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 9824/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 18/11/2019 R.G.N. 6805/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. con decreto n. 9824/2019 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso di A.A.R., cittadino ***** avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.A.R. sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce nullità della sentenza, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 4 e all’art. 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento e omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;

2. con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il Tribunale omesso di applicare l’art. 14, lett. b) e c), in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova con riferimento alla credibilità intrinseca del ricorrente;

3. con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento nonchè omesso esame circa un fatto decisivo in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 349 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 88, comma 3 bis;

4. il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti 4.1. il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all’atto, priva dell’indicazione della data in cui la stessa è stata conferita;

4.2. il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, ed applicabile ratione temporis al caso di specie, prevede tuttavia che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”; la mancanza sia dell’indicazione della data di rilascio della procura speciale, sia della correlata certificazione impedisce di verificare l’avvenuto conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato; ne consegue l’inammissibilità del ricorso presentato in virtù di una simile procura; il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, del motivo di ricorso presentato (Cass. n. 20075/2020, n. 25304/2020);

5. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite stante la tardiva costituzione del Ministero dell’Interno;

6. l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti comporta la condanna del difensore al pagamento del raddoppio del contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (Cass. 25304/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’Avv. Michele Carotta dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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