LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1222/2020 proposto da:
A.J., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO RICCIARDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. 8809/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 21/11/2019 R.G.N. 18941/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. con decreto n. 8809/2019 il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso di A.J., cittadino *****, avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.J. sulla base di un unico articolato motivo;
3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con un unico articolato motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
2. il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti;
2.1. il mandato difensivo apposto su foglio spillato al ricorso per cassazione è privo della sottoscrizione di colui che ha conferito la procura e della sottoscrizione “per autentica” del procuratore nominato, come prescritto dall’art. 83 c.p.c.;
2.2. il segno grafico apposto in basso a destra del foglio non è leggibile come riferito all’ A.J. o all’Avv. Roberto Ricciardi ed è comunque di per sè solo inidoneo a dimostrare la sottoscrizione di A.J. e la sottoscrizione per autentica del difensore;
3. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite stante la tardiva costituzione del Ministero dell’Interno;
4. l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti comporta la condanna del difensore al pagamento del raddoppio del contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (Cass. 25304/2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’Avv. Roberto Ricciardi dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021