Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.13297 del 18/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36216/2019 proposto da:

F.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA BASSAN;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI TREVISO, QUESTURA DI TREVISO, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TREVISO, depositata il 04/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. F.A., cittadino della *****, propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno, della Prefettura e della Questura di Treviso, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Treviso n. 261/2019, del 4 ottobre 2019 con la quale il giudice di pace, confermava il decreto di espulsione.

Il Ministero dell’Interno e della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso non svolgono attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

CONSIDERATO

che:

2. Il ricorso denuncia, come unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente. Lamenta che il giudice di pace di Treviso avrebbe errato perchè con una motivazione scarna è del tutto priva di un’approfondita disamina logico giuridica a rigettato il ricorso del ricorrente. Si duole anche che il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale proposta davanti alla commissione territoriale non gli era stato notificato e che pertanto la mancata conoscenza ridondava sulla legittimità del provvedimento di espulsione.

3. La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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