LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21334/2016 R.G. proposto da:
Orientai Finance srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Pennella, con domicilio eletto in Roma, piazza Venezia 11;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi 12;
– costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, n. 733/VI/16, depositata il 12 febbraio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2021 dal relatore Dario Cavallari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Orientai Finance srl ha impugnato davanti alla CTP Roma un avviso di accertamento emesso in rettifica di un atto di revisione catastale presentato mediante il procedimento DOCFA.
La CTP di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 22248/12/2014, ha respinto il ricorso.
La Orientai Finance srl ha proposto appello che la CTR Roma, nel contraddittorio delle parti, ha respinto con sentenza n. 733/VI/16.
La Orientai Finance srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della discussione.
La società ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo la società ricorrente lamenta l’omessa pronuncia del giudice di appello in ordine ai suoi motivi di impugnazione concernenti il difetto di motivazione, la violazione del contraddittorio e la violazione del principio dell’onere della prova.
La doglianza va accolta nei limiti che seguono.
In primo luogo, si rileva che la CTR ha espressamente escluso una violazione del contraddittorio.
In ordine agli altri profili, si osserva che, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga in seguito alla procedura disciplinata del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 75 del 1993 e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta “procedura DOCFA”), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica del valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. 6-5, n. 12389 del 21 maggio 2018).
Pertanto, la CTR avrebbe dovuto verificare se l’atto di rettifica, ove emesso sulla base di una semplice valutazione tecnica del valore economico, rispettasse il contenuto minimo sopra indicato.
Inoltre, avrebbe dovuto valutare, comunque, le contestazioni della società ricorrente concernenti la prova dei fatti posti a fondamento della rettifica.
Infatti, nelle controversie riguardanti la verifica della attendibilità del provvedimento di classamento, emesso dall’Amministrazione in rettifica di quello proposto dal contribuente, a seguito di lavori di ristrutturazione di un immobile e a mezzo della procedura DOCFA di cui al D.M. Finanze 19 aprile 1994, n. 701, l’onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla stessa Amministrazione, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sè l’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l’accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria nella quale è collocato l’immobile (Cass., Sez. 6-5, n. 15495 del 20 giugno 2013).
2. Il ricorso è, quindi, accolto, nei termini di cui in motivazione.
La decisione impugnata è cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.
PQM
La Corte:
– accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
– cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenta, con modalità telematiche, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021