Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13395 del 18/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36002-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3612/22/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 13/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Considerato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo ad imposte del 2007 per maggiori redditi presuntivamente realizzati in Svizzera in quanto non troverebbe applicazione il D.L. n. 78 del 2009, art. 12 che prevede il raddoppio dei termini di decadenza dalla potestà di accertamento;

che contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale dichiarava infondato l’appello in quanto il D.L. n. 78 del 2009, art. 12, non avrebbe efficacia processuale ma efficacia sostanziale e quindi non retroattiva e quindi non troverebbe applicazione al caso di specie (avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 per IRPEF, addizionale regionale ed imposta sostitutiva);

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso; con istanza del 4 maggio 2020 l’Avvocatura generale dello Stato depositava domanda di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, in quanto l’art. 12 avrebbe natura retroattiva.

Considerato che l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Milano dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6 e che le spese devono essere compensate come previsto dal citato art. 6, comma 13 (Cass. n. 26616 del 2020; nn. 29015, 29016, 29017, 29019 29020, 28560, 28438 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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