Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13405 del 18/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16792-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1778/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro C.S., impugnando la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto dall’Ufficio contro la decisione di annullamento dell’avviso di accertamento relativo a IVA e IRPEF per l’anno 1998. Secondo la CTR, applicandosi il termine lungo di impugnazione di sei mesi, lo stesso doveva ritenersi scaduto, tenuto conto che la sentenza era stata depositata il 5.2.2009, mentre l’appello era stato proposto in data 23.3.2010 e, dunque, ben oltre il termine semestrale.

La parte intimata non si è costituita.

Con il ricorso si lamenta la violazione dell’art. 327 c.p.c., nonchè della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1. Secondo la ricorrente, avrebbe errato la CTR nel ritenere applicabile al procedimento, iniziato in primo grado in epoca antecedente al 4 luglio 2009, il termine lungo di impugnazione di sei mesi e non quello di un anno, al quale andava aggiunto il periodo di sospensione feriale.

La censura è fondata.

Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio – cfr., da ultimo, Cass. n. 19979/2018 -.

Orbene, risultando per tabulas che il procedimento di primo grado era iniziato in epoca anteriore al 4 luglio 2009 – e precisamente in data 23 settembre 2004- la CTR avrebbe dovuto considerare, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine di un anno e il periodo feriale di 46 giorni – non applicandosi il D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. dalla L. n. 162 del 2014, che ha sostituito la L. n. 742 del 1969, art. 1, a partire dall’anno solare 2015 – che, tenuto conto della data di deposito della sentenza di primo grado 5.2.2009 – e del periodo feriale, non era ancora scaduto alla data di notifica dell’impugnazione, avvenuta il 23.3.2010 e, dunque, l’appello non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per tardività.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizi odi legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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