Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13475 del 18/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 16068/2020 RG., sollevato dal Tribunale di Torino con ordinanza del 15/04/2020 nella causa n. 21535/2019 vertente tra:

ALI MUSARAT, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO CAVICCHIOLI, da una parte, MINISTERO DEL’INTERNO UNITA’ DUBLINO, dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Don. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SANLORENZO RITA, che chiede il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Visto il conflitto negativo di competenza sollevato dal Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con ordinanza del 15 aprile 2020, a seguito della pronuncia, in data 15 maggio 2019, con la quale il Tribunale di Roma aveva declinato la propria competenza a conoscere del ricorso di Ali Musarat avverso il provvedimento dell’Unità Dublino, con cui era stato disposto il suo trasferimento fuori dai confini dell’Italia, in applicazione del disposto del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, conv. in L. n. 46 del 2017.

Ritenuta la necessità di dare seguito al più recente orientamento di legittimità, secondo il quale l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’CE, art. 47, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (cfr. Cass. 31127 del 2019, 11873 e 23108 del 2020, 5092 del 2021).

Deve, pertanto, essere dichiarata la competenza territoriale della sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Torino, cui si rimette per il seguito.

Nessun provvedimento sulle spese, trattandosi di regolamento d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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