Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.13563 del 18/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26058-2019 proposto da:

G.M.N.M., S.E.S.E., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità

genitoriale sul minore G.P., rappresenti e difesi dall’avvocato CONCETTA MIASI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere GORJAN SERGIO.

FATTI DI CAUSA

G.M.N.M. e S.E.S.E. – cittadini egiziani – ebbero, per sè ed il figlio minore, a proporre, avanti il Tribunale di Messina, opposizione avverso i provvedimenti di loro trasferimento in Austria, a sensi della disciplina Europea, quale Paese di primo arrivo, emessi a loro carico.

Il Tribunale siciliano ebbe a rigettare le opposizioni riunite ed i richiedenti asilo impugnarono detta decisione con ricorso per cassazione articolato su sette motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha resistito con controricorso.

Con atto datato 6.11.2019 depositato in Cancelleria e ritualmente notificato alla controparte costituita, il G. e la S. hanno proposto rinuncia all’impugnazione mossa, poichè il provvedimento di loro trasferimento in Austria revocato, e tale rinuncia non risulta accettata dal Ministro resistente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il procedimento di legittimità conseguito al ricorso proposto dai consorti G.- S. va dichiarato estinto per intervenuta rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c., all’impugnazione proposta.

La mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente costituito, ex art. 391 c.p.c., non rileva al fine della regolamentazione delle spese di questa lite, posto che anche il Ministero resistente segnala come il provvedimento di trasferimento in Austria – oggetto dell’impugnazione da parte dei richiedenti asilo – era stato revocato già nel luglio 2019 per inutile decorso del termine di sua esecuzione.

Dunque il provvedimento di revoca, che faceva venir meno all’interesse dei richiedenti asilo alla causa, era intervenuto già prima della decisione del Tribunale ma non fu comunicato.

Di conseguenza, stante la posizione processuale assunta dal Ministero dinanzi ricordata, le spese di questo giudizio di legittimità non possono che essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il presente procedimento di legittimità per intervenuta rinuncia all’impugnazione da parte dei ricorrenti.

Spese di questo giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza in Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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