LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22481-2012 proposto da:
M.A. elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE PICONE giusta procura a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 38/2012 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 20/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato PALUSO ALFONSO che si riporta.
FATTI DI CAUSA
1. La signora M.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 38/35/12, depositata il 20 marzo 2012, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento IVA e IRPEF relativo all’anno 1999.
2. Il ricorso è affidato a otto motivi.
3. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, nonchè un vizio di motivazione in ordine alla verifica della data di notificazione dell’atto d’appello.
2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2313,2318,2322 c.c.
3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, sostenendo la nullità delle sentenze di merito per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci accomandatari e della società, litisconsorti necessari.
4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, 112 c.p.c., in ordine alla decadenza dell’Amministrazione dall’accertamento.
5. Con il quinto motivo di ricorso, e sempre con riferimento alla decadenza dall’accertamento, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, commi 24 e 25, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione su un punto essenziale del giudizio ex art. 112 c.p.c.
6. Con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., degli artt. 2313, 2322, 2320 c.c.
7. Con il settimo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56.
8. Con l’ottavo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16 e 17.
9. Il primo motivo è infondato, poichè la stessa ricorrente riconosce che la sentenza di primo grado è stata notificata all’Agenzia delle entrate il 22 marzo 2011 e che l’appello è stato consegnato per la spedizione il 23 maggio 2011. Dato che il termine di sessanta giorni, decorrente dal 22 marzo 2011, scadeva il 21 maggio 2011 e che tuttavia tale ultima data cadeva di sabato, il termine per l’appello era prorogato di diritto ex art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, al lunedì successivo, 23 maggio 2011, data di tempestiva spedizione dell’appello.
10. Il secondo e il sesto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
11. La ricorrente fa valere la circostanza che, nell’anno di imposta cui si riferisce l’accertamento (1999), ella rivestiva la qualità di socia accomandante della società di persone Structura di V.M. s.a.s.; ne scaturirebbe la carenza della propria legittimazione passiva a ricevere l’avviso di accertamento relativo alla società, dato che ex art. 2313 c.c. nella società per accomandita semplice il socio accomandante risponde verso i terzi solo nei limiti della quota conferita, salva l’ipotesi di ingerenza dell’amministrazione, che qui non ricorre.
12. In effetti, la CTR ha ritenuto la integrale responsabilità della M. per l’obbligazione tributaria della società sul solo presupposto che ella ne fosse socia (accomandante).
13. In tal modo, la CTR ha violato l’art. 2313 c.c.
14. Tale disposizione, nello stabilire la responsabilità illimitata e solidale dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali, ma quella dell’accomandante limitata alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario, ad agire direttamente nei confronti dell’accomandante; essa si limita a fissare la responsabilità dell’accomandante nei confronti della società, a regolare cioè i rapporti interni alla compagine sociale.
15. Tale interpretazione, che trova il conforto della dottrina maggioritaria e più recente, è confermata dalle deroghe a tale regola che pure il codice contempla: l’art. 2314 c.c., che prevede la responsabilità illimitata di fronte ai terzi del socio accomandante che consenta all’inserimento del proprio nome nella ragione sociale; l’art. 2320 c.c., che tale illimitata e solidale responsabilità fa derivare dalla violazione del divieto di immistione da parte dell’accomandante; l’art. 2324 c.c., che consente ai creditori di far valere i propri crediti nei confronti dei soci accomandanti in sede di liquidazione.
16. Nella specie, nessuna di tali circostanze è stata dedotta; l’unico passaggio della sentenza impugnata in cui si fa riferimento al ruolo dell’accomandante in quanto tale è quello in cui si afferma che “essendo socia accomandante, la M., secondo l’Ufficio aveva un obbligo di vigilanza e conoscenza dei bilanci”, quasi a ritenere, erroneamente, che la sua responsabilità derivi da un non meglio precisato obbligo di vigilanza.
17. Va dunque ribadito quanto già affermato da questa S.C. in altra precedente occasione, ossia che “il socio accomandante è privo di legittimazione – attiva e passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, fra le quali rientra quella concernente l’IVA che, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, non può avere effetti riflessi sul socio accomandante, a nulla poi rilevando, in punto di legittimazione attiva, la notifica dell’avviso al socio accomandante” (Cass. 24/01/2013, n. 1671, cui ha fatto seguito Cass. 22/0572020, n. 9429).
18. In senso contrario non depone la giurisprudenza di questa S.C. che pure ha affermato la responsabilità diretta del socio accomandante verso l’erario o che comunque ha riconosciuto all’accomandante la qualità di contribuente (v. Cass. 23/12/2014, n. 27337 per tutte).
19. Tali pronunce sono state infatti rese in materia di imposte sul reddito.
20. Anche con riferimento alla responsabilità del socio accomandante occorre operare quella distinzione che, sia pure ad altri fini, viene fatta, con riferimento alle società di persone, tra obbligazioni tributarie in materia di IVA e obbligazioni tributarie che nascono dall’accertamento dei redditi d’impresa.
21. In questo secondo caso, secondo la nota regola dettata dall’art. 5 TUIR, i redditi delle società di persone, incluse le società in accomandita semplice, “sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. Rispetto alle imposte sul reddito, la norma prevede l’imputazione per trasparenza del reddito della società a ciascun socio e non fa differenza tra le diverse tipologie di società di persone (con il conseguente litisconsorzio necessario tra soci e società).
22. Devono dirsi pertanto coerenti con tale regola le sentenze in materia di ILOR o di altre imposte sui redditi, che hanno affermato la responsabilità per il debito tributario direttamente anche del socio accomandante.
23. In materia di IVA, invece, fermo restando che la responsabilità dei soci è comunque sussidiaria rispetto a quella della società, l’obbligazione tributaria si plasma sulla struttura della responsabilità della singola società di persone.
24. Ne consegue che, per la società in nome collettivo, tutti i soci rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali tributarie connesse all’IVA (con esclusione tuttavia del litisconsorzio necessario – Cass. 11/05/2016, n. 9527) perchè l’art. 2291 c.c. prevede una responsabilità illimitata di tutti i soci (v. Cass. 06/07/2016, n. 13805).
25. Per la società in accomandita semplice invece tale responsabilità illimitata vale, appunto in base all’art. 2213 c.c., solo per gli accomandatari e comun (v. Cass. 13710/2011, n. 21074; più di recente in materia previdenziale v. Cass. 25/02/2019, n. 5428).
26. Ciò è sufficiente a viziare la sentenza impugnata, che ha ritenuto che in capo all’accomandante la qualità di socio sia sufficiente a fondare la sua responsabilità verso i creditori sociali.
27. I restanti motivi devono considerarsi assorbiti. La carenza di legittimazione del socio accomandante, unico ricorrente, rende infatti invalido “ab origine” l’avviso di accertamento impugnato, giustificando la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della M..
28. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il ricorso in relazione al secondo e sesto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidandole in complessivi Euro 10.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA; compensa le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 27 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021
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