Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.13638 del 19/05/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 20366/2020 r.g. proposto da:

C.L., (cod. fisc.), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Alessandro Praticò, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, Via Groscavallo n. 3;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello stato, presso i cui Uffici in Roma Via dei Portoghesi è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace, depositata in data 18.3.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice di Pace ha autorizzato la proroga del trattenimento di C.L., cittadino gambiano, richiesta dal questore di Torino.

2. L’ordinanza, pubblicata il 18.3.2020, è stata impugnata da C.L. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura, cui il Ministero ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità del provvedimento di proroga del trattenimento per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto del richiedente alla partecipazione e audizione all’udienza disposta per la proroga del trattenimento.

2. Prima di esaminare il motivo di ricorso, occorre disporre rinvio a nuovo ruolo in ragione dell’opportunità di trattare la presente causa unitamente a quelle di cui ai n. rg. 20577/2020, 20420/2020 e 20417/2020 (Sesta Sezione – rel. Fidanzia), come evidenziato nella richiesta dell’Avv. Praticò del 28.1.2021.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472