LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17916/2020 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV Maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 24/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da S.L., cittadino del *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di avere lasciato il suo paese, perchè la sua famiglia e quella della sua ragazza – con la quale era fidanzato da tre anni -si erano opposti al loro matrimonio perchè professavano religioni diverse. Inoltre, aveva preso in prestito del denaro dalla società alle cui dipendenze lavorava, per finanziarsi il viaggio fino in Italia.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che dall’esame del racconto non emergesse alcun elemento per ravvisare la sussistenza del timore oggettivo e concreto di persecuzione, ma solo le difficoltà che il ricorrente incontrerebbe nel restituire i soldi presi a prestito. Non ricorrevano, pertanto, i presupposti della protezione internazionale. Il tribunale non riteneva sussistere neppure i presupposti della protezione sussidiaria, anche per l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata in ***** per l’assenza di conflitti armati. Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e successive modifiche, perchè il tribunale aveva esaminato la situazione generale del paese di provenienza del ricorrente citando solo fonti generiche; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in ***** sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in ***** sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria.
Il primo motivo è infondato, avendo il tribunale accertato la situazione generale del ***** sulla base delle fonti informative specificamente indicate, che il ricorrente contesta in termini di mero dissenso, senza neppure riferirsi ad altre fonti, al fine di corroborare i propri assunti.
Il secondo motivo è inammissibile, perchè solleva censure dirette alla revisione dell’accertamento, condotto dal tribunale, sulla situazione generale del paese di provenienza, formulato in termini di mero dissenso quindi in maniera non consentita nel presente giudizio di legittimità. Inoltre, la doglianza circa la omessa audizione del richiedente (pp. 8-9 del ricorso) è stata genericamente formulata (Cass. n. 21584/20).
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto deduce astratte ragioni di vulnerabilità senza indicare quali di esse erano state effettivamente indicate nel giudizio di merito.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021