Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13756 del 20/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14576-2020 proposto da:

O.A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE PAROLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 817/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 22/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

che:

1. – Q.A.N., cittadino della Costa d’Avorio, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 29 aprile 2020 con cui il Tribunale di Torino ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione nessun rilievo potendosi a scrivere ad un atto di costituzione depositato per l’eventualità dello svolgimento della udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione di legge in ordine alla corretta interpretazione dell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Il secondo mezzo denuncia violazione di legge in ordine alla corretta interpretazione dell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il terzo mezzo denuncia violazione di legge in ordine alla corretta interpretazione dell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Ritenuto che:

4. Il ricorso è inammissibile.

Tutti e tre i motivi sono palesemente inammissibili per la medesima ragione, e cioè perchè sono estranei al paradigma del vizio di violazione di legge, sia sotto il profilo della violazione in senso proprio, sia sotto quello della falsa applicazione, giacchè, a dispetto della rubrica che apre ciascuna delle censure, lungi dal porre in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni invocate, mirano a dimostrare, peraltro in modo del tutto generico, che il Tribunale:

-) avrebbe sbagliato nel ritenere non credibile il racconto del richiedente (motivo di violazione di legge, questo, che prescinde dal principio di questa Corte secondo cui il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa: Cass. 2 luglio 2020, n. 13578);

-) avrebbe sbagliato nel negare la protezione sussidiaria (ma il Tribunale ha debitamente analizzato sia la situazione del richiedente, sia la complessiva situazione del paese di provenienza, facendo debita menzione delle fonti informative impiegate, ed ha escluso motivatamente la sussistenza di una situazione riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14);

-) avrebbe sbagliato nel negare la protezione umanitaria (e qui il motivo si disinteressa della motivazione addotta dal Tribunale, il quale ha osservato che a fondamento della domanda non erano stati prospettati motivi di vulnerabilità diversi da quelli evidenziati ai fini della protezione internazionale, ritenuti dal giudice non credibili).

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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