Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13773 del 20/05/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27850-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

D.P.A., D.L.M.G., D.L.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA PAGLIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6641/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato prescritto il diritto di D.L.G., D.P.A. e D.L.M.G., soci della società di fatto C.E.A.C., alla restituzione di somme indebitamente versate a titolo di contributi previdenziali relativi agli anni 1986 – 1991, accoglieva la domanda dei predetti ricorrenti, ritenendo interrotto il termine di prescrizione in ragione della proposizione da parte degli odierni intimati dinanzi alla Pretura di Benevento, con ricorso del 22/6/1995, regolarmente notificato, di opposizione a ordinanza ingiunzione concernente il pagamento di sanzione amministrativa per omesso versamento dei contributi relativi al periodo 1/1/89 31/3/91 (giudizio che dopo varie fasi processuali, aveva dato luogo alla sentenza Corte d’appello di Salerno n. 336/2005 che, decidendo su rinvio dalla Cassazione, aveva annullato l’ordinanza ingiunzione in ragione del riconoscimento del diritto dei ricorrenti agli sgravi);

precisava la Corte d’appello che, pur essendo il petitum immediato del giudizio richiamato diretto all’annullamento della sanzione amministrativa, il petitum mediato consisteva nell’accertamento del corretto inquadramento della società, accertamento costituente presupposto logico giuridico per il sorgere del diritto a ottenere gli sgravi contributivi;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di due motivi;

resistono le parti convenute con controricorso;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla controparte;

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, osservando che oggetto di censura era la sentenza nella parte in cui non si era pronunciata sull’eccezione di giudicato esterno costituito dalla sentenza Tribunale di Benevento n. 5259 del 2001, la quale aveva statuito sulla stessa domanda oggetto del giudizio (fruire degli sgravi dal 1986 al 1991) in senso sfavorevole a D.L.G. e agli altri litisconsorti, con declaratoria di prescrizione del diritto oggetto di causa, sicchè non assumevano rilevanza le vicende giudiziarie relative all’ordinanza ingiunzione opposta;

osserva che la citata sentenza era stata oggetto di allegazione da parte dei litisconsorti e che l’Istituto, nel costituirsi nel giudizio d’appello, aveva eccepito l’esistenza del giudicato esterno, ancorchè il giudice d’appello non si fosse pronunciato al riguardo;

deduce con il secondo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, osservando che, ove non si ravvisasse la denunciata violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto implicitamente insussistente il giudicato esterno;

va premesso che “qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto” (Cass. n. 25269 del 09/12/2016) e che la questione di giudicato è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 16847 del 26/06/2018);

ciò posto, sussiste la dedotta omessa pronuncia, in conformità alla esposta censura, corredata da autosufficienza (si vedano, quanto alle allegazioni circa il ricorso del 22/6/1995 e la sentenza del 3/9/2001, le parti dell’atto di appello proposto da D.L.G. riprodotte a pg. 7 del ricorso e, quanto alla formulazione dell’eccezione di giudicato da parte dell’Inps, i passi significativi contenuti nella memoria difensiva dell’istituto in appello, come riportata a pg 8);

per altro verso, non può ritenersi che la Corte d’appello abbia compiuto una sorta di implicita affermazione circa la prevalenza del giudicato intervenuto con la sentenza n. 336 del 2005, dando rilevanza al principio in forza del quale il giudicato successivo prevale su quello antecedente (Cass. n. 13804 del 31/05/2018), perchè, stando al tenore della motivazione della Corte d’appello, la stessa argomenta riguardo alla rilevanza della suddetta sentenza in ragione della sua rilevanza quale atto interruttivo della prescrizione, non già in termini di efficacia di giudicato della medesima;

ravvisandosi, pertanto, la dedotta omessa pronuncia, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, e la sentenza cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472