LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15148-2018 proposto da:
REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CEDERLE;
– ricorrente –
contro
SELMABIPIEMME LEASING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Avverso le sentenze n. 204/2018, 216/2018 e 239/2018 della COMM.
TRIB. REG. LOMBARDIA, depositate il 22/01/2018 e il 23/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenze n. 204/2018, n 216/2018 e n. 239/2018, tutte deliberate il 13 novembre 2017 e pubblicate la prima il 22 gennaio 2018 e le altre due il 23 gennaio 2018, favorevolmente scrutinando, in totale riforma delle sentenze della Commissione tributaria provinciale di Milano, rispettivamente, n. 8315/2015, n. 8627/2015 e 8200/2015, i gravami della contribuente, ha accolto i ricorsi introduttivi proposti dalla società Selmapiemme Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante, nei confronti della Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica pro tempore, legale rappresentante dell’Ente impositore, avverso altrettanti avvisi di accertamento, recanti vari importi meglio indicati nei singoli atti impositivi, dovuti a titolo di tassa automobilistica per gli anni 2010 e 2011, in relazione a veicoli di proprietà della società concessi in leasing a terzi.
2. – L’Ente impositore, mediante atto del 16 maggio 2018, ha proposto ricorso per cassazione.
3. – La società contribuente ha resistito mediante controricorso del 2 luglio 2018.
4. – Con memoria del 4 agosto 2020 la ricorrente, esponendo che la Giunta Regionale della Regione Lombardia, con delib. n. XI/1941/19 del 22 luglio 2019, aveva annullato, in via di autotutela, gli atti impositivi impugnati con ricorsi sopra menzionati, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
CONSIDERATO
1. – L’intervenuto annullamento degli avvisi di accertamento da parte dell’Ente impositore in via di autotutela comporta la estinzione del giudizio per effetto della cessazione della materia del contendere.
Conseguono la pertinente declaratoria e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (v., in tal senso, sulla formula da ultimo: Sez. 1, ordinanza n. 26299 del 18/10/2018, Rv. 651303 01).
2. – Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità devono essere compensate per intero, in considerazione della circostanza che – vertendo la causa su questioni giuridiche controverse le quali hanno dato luogo a contrasti di giurisprudenza tra i giudici di merito – la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 13131 del 21 aprile 2019, Rv. 653735 – 01) ha affermato il principio di diritto, in senso sfavorevole per l’Ente impositore, virtualmente soccombente, soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione.
PQM
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi da remoto, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021