LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
G.P.B., elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 110 presso lo studio dell’Avv. Machetta Marco e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. Farace Carmine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 5213/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 2 dicembre 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.
RILEVATO
Che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte G.P.B. di avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, relativo a Irpef dell’anno di imposta 2008, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la prima decisione favorevole al contribuente e dichiarava la legittimità dell’atto impositivo.
Avverso la sentenza propone ricorso, su quattro motivi, G.P.B..
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato istanza con cui -premesso di avere aderito alla definizione agevolata dell’intero carico tributario derivante dall’accertamento per cui è controversia, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 3, conv. in L. n. 225 del 2016 e di avere versato integralmente quanto dovuto-chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
CONSIDERATO
Che:
il ricorrente -premesso di avere aderito alla definizione agevolata dell’intero carico tributario (c.d. rottamazione cartelle) ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6 comma 3, derivante dall’accertamento per cui è giudizio e di avere versato ratealmente quanto liquidato dall’Agenzia Riscossione e che, pertanto, la controversia deve ritenersi estinta, per effetto di tali disposizioni- ha chiesto, con la memoria ritualmente depositata, a questa Corte dichiararsi cessata la materia del contendere;
non sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione, non evincendosi dai documenti allegati, peraltro non notificati alla controricorrente ex art. 372 c.p.c., la corrispondenza della cartella oggetto di definizione agevolata con l’avviso di accertamento oggetto della controversia;
peraltro, pur in mancanza di espressa rinuncia, dal tenore della memoria si evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso;
il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione tra le parti delle spese di lite;
non sussistono i presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo (v. Cass. a n. 14782 del 07/06/2018).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021