LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36438/2018 proposto da:
T.A., elettivamente domiciliato in Vercelli, via degli Oldoni n. 14, presso lo studio dell’avv. R. Possis, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 08/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da T.A. cittadino del Gambia, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito nel modello C3 di essere venuto in Italia in cerca di lavoro; sentito, invece, dalla Commissione territoriale ha riferito di aver lasciato il suo Paese temendo la persecuzione di un militare che aveva messo incinta la sua compagna e gli aveva intimato di non avvicinarsi più alla donna, senza che la polizia lo avesse tutelato dalle minacce.
A sostegno della propria decisione di rigetto il tribunale, condividendo il giudizio della commissione, ha reputato le dichiarazioni del ricorrente poco credibili e, comunque, insussistenti i presupposti per il riconoscimento delle misure richieste.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il tribunale avrebbe erroneamente valutato la credibilità del richiedente ed erroneamente accertato la condizione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese di provenienza; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2009, art. 5, comma 6 (rectius 286/98), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., o comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il tribunale non avrebbe correttamente valutato la documentazione medica e non avrebbe svolto un effettivo giudizio comparativo tra il contesto di vita del ricorrente nel nostro Paese, rispetto a quello nel Paese d’origine.
Il primo motivo è inammissibile in quanto, da un lato, censura il giudizio di non credibilità intrinseca operato dal tribunale, che è valutazione in fatto rimessa al giudice di merito, peraltro nella specie congruamente motivata, senza che, in contrario, il ricorrente possa lamentare la mancata audizione personale, non risultando una richiesta in tal senso giustificata dalla indicazione di fatti specifici che la rendessero necessaria (cfr. Cass. n. 25312/20). Il tribunale non era dunque tenuto ad alcuna cooperazione istruttoria, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), (cfr. Cass. n. 24575/20). Il ricorrente contesta, altresì, l’accertamento di fatto sulla situazione del Gambia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), condotto dal tribunale sulla base delle fonti informative indicate, alle quali il ricorrente contrappone non utilmente informazioni datate (riferite peraltro a fatti diversi da un conflitto armato interno) ed alcune pronunce di altri giudici di merito. Il secondo motivo è inammissibile perchè censura la valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. n. 25608/13) circa lo stato di salute del ricorrente, producendo, peraltro, inammissibilmente, ulteriori documenti non sottoposti all’esame del tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021