Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13893 del 20/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6230/2019 proposto da:

K.B., elettivamente domiciliato in Vercelli, via degli Oldoni n. 14, presso lo studio dell’avv. R. Possis, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Prefettura Novara, Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da K.B. cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito, al momento della formalizzazione della domanda, che la sua famiglia è poverissima; che il padre e gli zii facevano parte di un gruppo politico in conflitto con un altro e che il padre fu assassinato nel *****; che la madre temeva le ripercussioni politiche su di lui da parte della fazione opposta; che la loro casa era stata distrutta dallo straripamento del fiume limitrofo, e quindi il terreno era stato venduto per pagargli il viaggio in Libia, effettuato nel *****; che, infine, la sorella voleva sposarsi e lui voleva aiutarla. Davanti alla Commissione ha aggiunto di avere dei debiti e, se ritornasse, i creditori lo minaccerebbero di morte in caso di mancata restituzione del debito; che anche i nemici del padre lo ucciderebbero, e che comunque in caso di ritorno non riuscirebbe a mantenere la famiglia.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha reputato la narrazione stereotipata e generica, oltre che inverosimile per molti aspetti. Pertanto, il tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di nessuna delle protezioni richieste, nè dalle fonti d’informazione risultavano pericoli collegati a uno stato di conflitto armato interno. Il tribunale non ha riconosciuto, infine, neppure la protezione umanitaria, per l’assenza di condizioni di vulnerabilità. Contro il decreto è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile.

Il tribunale ha escluso, motivando il proprio giudizio, che sussista un concreto pericolo in capo al ricorrente, in caso di rientro, di subire le azioni dei nemici politici del padre, nonchè di subire azioni violente da parte dei propri creditori. Ha, quindi, escluso che il giudizio comparativo tra la condizione individuale del ricorrente in Pakistan (che non risulta connotata da quei pericoli) e quella di (modesto) inserimento sociale e lavorativo in Italia, giustifichi la protezione umanitaria. Si tratta di valutazioni in fatto riservate al giudice di merito, sostenute da congrua motivazione, che pertanto non possono essere oggetto di revisione in questa sede di legittimità.

Non si provvede sulle spese di questo giudizio, stante la mancata costituzione dell’amministrazione statale.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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