Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13895 del 20/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13874/2019 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato in Vercelli, via degli Oldoni n. 14, presso lo studio dell’avv. R. Possis, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale Prefettura di Novara, Ministero Dell’interno, *****;

– resistente –

Avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da E.M., cittadino del Ghana, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che, dopo che era terminato il rapporto sentimentale con la madre di sua figlia, aveva conosciuto e frequentato una ragazza musulmana, nonostante il parere contrario dei genitori di lei. Il ricorrente ha raccontato di essere stato anche minacciato e picchiato dal padre della ragazza dalla quale si era, quindi, allontanato. Dopo tre settimane la ragazza venne da lui confessandogli di avere preso una pillola per abortire. In seguito, la ragazza morì e i genitori incolparono lui della morte e, trattandosi di una famiglia potente, gli bruciarono la casa cagionando così la morte della madre. In caso di rientro in patria, il richiedente ha riferito di temere la vendetta dei familiari della ragazza.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha reputato che le dichiarazioni presentavano elementi intrinseci di debolezza, in particolare, il timore paventato doveva considerarsi del tutto generico e non tale da costituire presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Pertanto, il tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di nessuna delle protezioni richieste, nè dalle fonti d’informazione risultavano pericoli collegati a uno stato di conflitto armato. Il tribunale non riconosceva, infine, neppure la protezione umanitaria, per l’assenza di condizioni di vulnerabilità. Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio o comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Il motivo è inammissibile, sia perchè richiama vizi eterogenei non cumulabili in un unico motivo di censura sia perchè versato in fatto e volto a chiedere una nuova valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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