Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13898 del 20/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14212/2020 proposto da:

H.O., elettivamente domiciliato in Ravenna, via Meucci n. 7, presso lo studio dell’avv. A. Maestri, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 17/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da H.O. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di essere scappato dal proprio paese a motivo della propria omosessualità e di non volervi fare ritorno in quanto, a suo dire, ricercato dalle autorità di polizia, secondo quanto gli avrebbero riferito alcuni amici tutt’ora residenti in Nigeria.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto le dichiarazioni inattendibili, perchè generiche, contraddittorie e basate su supposizioni personali così da esimere il giudice dall’onere di cooperazione istruttoria. Il tribunale ha, quindi, escluso sia il riconoscimento dello status di rifugiato che la protezione sussidiaria. Sulla base delle fonti internazionali, il tribunale ha accertato, altresì, l’assenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, in quanto nella regione di provenienza del ricorrente, (Edo Sate), non vi è una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato idonea a esporre la popolazione civile a un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica, per il solo fatto di soggiornarvi. Infine, il tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria per l’assenza di ragioni di vulnerabilità che precludono il rimpatrio.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14, e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e artt. 19 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente, il tribunale non aveva considerato la grave situazione di mancanza di rispetto dei diritti umani in Nigeria, con particolare riferimento alla tutela dell’identità di genere e al sistema carcerario; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, tenendo conto anche del paese di transito e cioè, la Libia.

Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi del giudizio di non credibilità espresso dal tribunale nella valutazione della vicenda narrata.

Il secondo motivo, è inammissibile, perchè generico, in quanto non censura nessuna ratio decidendi del provvedimento impugnato, ma si consuma in astratte considerazioni di diritto, mentre, la situazione generale del paese di transito (in termini di violazione dei diritti umani) è irrilevante ai fini della decisione se non ne è evidenziata (come non lo è nella specie) la sua connessione con il contenuto della domanda (Cass. n. 2861/18).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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