Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13900 del 20/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17204/2020 proposto da:

U.S., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV Maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da U.S.) cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dalla Nigeria per timore di ritorsioni da parte degli appartenenti alla setta degli ***** che volevano reclutarlo al posto del padre. In particolare, nel *****, suo zio iniziava ad invitarlo ripetutamente ad unirsi alla setta altrimenti avrebbe dovuto lasciare la casa familiare. Al suo rifiuto, il medesimo zio ed alcuni cugini si recarono a casa del ricorrente e cominciarono a tirare fuori di casa tutti i beni, e in ragione di ciò, scoppio” una lite ed all’esito della lite uno dei suoi cugini rimaneva ucciso per mani di un amico dell’odierno ricorrente; da qui, la fuga repentina.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha reputato che il narrato fosse generico e poco attendibile, ed in ogni caso era riferito a vicende del tutto personali non rientranti in alcuna delle ipotesi di persecuzione individuate dalla normativa di settore; non ricorrevano, pertanto, i presupposti della protezione internazionale. Il tribunale non riteneva sussistere neppure i presupposti della protezione sussidiaria, anche per l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata in Nigeria (Edo State) per l’assenza di conflitti armati. Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e successive modifiche, perchè il tribunale aveva esaminato la situazione generale del paese di provenienza del ricorrente senza citare alcuna fonte informativa; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria.

Il primo motivo è infondato, sia perchè il tribunale fa riferimento a fonti che non vengono specificamente contestate e sia in quanto il ricorrente nel proporre la censura non indica alcuna fonte d’informazione che possa sorreggere il suo assunto difensivo.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè censura genericamente la valutazione discrezionale di non credibilità, oltretutto facendo riferimento a pretesi fatti notori non richiamati dal ricorrente nell’audizione in Commissione. Inoltre, la doglianza circa la mancata audizione (p. 9 del ricorso) in Tribunale è stata genericamente formulata (Cass. n. 21584/20).

Il terzo motivo è inammissibile, perchè il ricorrente non indica quali ragioni individuali di vulnerabilità, diverse dalle circostanze ritenute inattendibili dal tribunale, con riguardo alla domanda di protezione internazionale, siano state allegate. Il motivo è, inoltre, astratto perchè fa riferimento ad una molteplicità di eventuali ragioni di vulnerabilità, senza effettivamente individuare quelle e riferibili al ricorrente.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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